Legge
Legge 1807/1920
Che rinvia alla seconda domenica di aprile 1921 le elezioni parziali per tutti i collegi dei probiviri istituiti nel Regno in conformita' della legge 15 giugno 1893, n. 295. (020U1807)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 16 dicembre 1920, n. 1807
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1807/1920
# REGIO DECRETO 16 dicembre 1920, n. 1807
## Che rinvia alla seconda domenica di aprile 1921 le elezioni parziali
per tutti i collegi dei probiviri istituiti nel Regno in conformita'
della legge 15 giugno 1893, n. 295. (020U1807)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
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