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Legge 181/1998

Proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997.

Pubblicato: 13/06/1998 In vigore dal: 12/06/1998 Documento ufficiale

Quali sono i termini di versamento prorogati dal Decreto-Legge 181/1998 per le dichiarazioni relative all'anno 1997?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 181/1998 proroga i termini di versamento delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1997. La norma si applica ai versamenti che originariamente dovevano essere effettuati entro il 15 giugno 1998, posticipandoli al 19 giugno 1998 senza applicazione di maggiorazioni o interessi. La proroga riguarda sia le persone fisiche che le società e associazioni soggette al regime ordinario, nonché i versamenti unificati di cui al decreto legislativo 241/1997. Il provvedimento è stato adottato in via d'urgenza a causa delle difficoltà riscontrate dai contribuenti e dagli intermediari fiscali nell'elaborazione delle dichiarazioni, anche a causa dei ritardi nella disponibilità dei supporti informatici forniti da società private. Per quanto riguarda i riversamenti successivi, la norma prevede che le somme versate entro il 19 giugno 1998 devono comunque essere completate entro il 30 giugno 1998 secondo i termini ordinari.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 12 giugno 1998, n. 181

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 181/1998 # DECRETO-LEGGE 12 giugno 1998, n. 181 ## Proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , come sostituito dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 , in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi ad imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997 , prevedendo, in caso di differimento del pagamento, l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,50 per cento mensile a titolo di interesse a partire dal sedicesimo giorno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 , con il quale, in attuazione del predetto articolo 12, comma 5, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 , si prevede, tra l'altro, che i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relative all'anno 1997, possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione entro il 15 giugno 1998; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il predetto termine in considerazione del fatto che i contribuenti e gli intermediari che prestano assistenza fiscale hanno incontrato difficoltà, anche per i ritardi con i quali sono stati resi disponibili i supporti informatici prodotti da società private; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. I versamenti di imposta da eseguire con scadenza 15 giugno 1998 in base alle dichiarazioni possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 19 giugno 1998. 2. Per il mese di giugno 1998, il termine per il versamento unificato di cui all' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , è fissato al 19 giugno. 3. I riversamenti delle somme di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuati nei termini ordinari e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998.

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Il Decreto-Legge 181/1998 disciplina la proroga dei termini di versamento per dichiarazioni dei redditi, IRPEF e imposte su redditi di società, rappresentando un intervento straordinario di differimento dei pagamenti dovuti. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per gestire le scadenze fiscali relative all'anno d'imposta 1997, in particolare per versamenti unificati e adempimenti dichiarativi secondo il decreto legislativo 241/1997.

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