Legge Agevolazioni

Legge 182/2005

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

Pubblicato: 12/09/2005 In vigore dal: 09/09/2005 Documento ufficiale

Quali sono gli interventi urgenti previsti dal Decreto-Legge 182/2005 a sostegno del settore agricolo e come vengono erogati gli aiuti?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 182/2005 introduce misure straordinarie di sostegno rivolte agli imprenditori agricoli che operano nei settori della produzione agricola e vitivinicola, con particolare attenzione alle criticità emerse nel 2004. Gli aiuti vengono erogati sotto forma di contributi "de minimis" attraverso l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), nel rispetto della normativa comunitaria CE 1860/2004, per un importo complessivo di 109 milioni di euro nel 2005.

Gli aiuti sono destinati a tre categorie di imprenditori agricoli sulla base della superficie produttiva o delle unità di bestiame adulto (UBA): chi possiede almeno 6 ettari o 15 UBA riceve 3.000 euro; chi ha tra 3 e 6 ettari o tra 7,5 e 15 UBA riceve 2.000 euro; chi ha tra 0,3 e 3 ettari o tra 3 e 7,5 UBA riceve 1.000 euro. Di questi 109 milioni, 69 milioni sono destinati ai produttori agricoli generici e 40 milioni ai produttori di uva da vino.

Il decreto prevede inoltre che l'AGEA acquisti fino a 800 mila quintali di uva da tavola dal mercato (stanziamento di 9,6 milioni di euro) per contrastare gli andamenti anomali dei prezzi. L'erogazione degli aiuti deve avvenire entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto, garantendo rapidità nell'intervento.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. 182

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 182/2005 # DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. 182 ## Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi a sostegno del comparto agricolo, con particolare riferimento alle problematiche del settore vitivinicolo, e per contrastare i fenomeni speculativi sui prezzi al consumo, nonchè misure di potenziamento dell'operatività dell'AGEA per l'attuazione della politica agricola comune e per l'utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività dell'Ente irriguo Umbro-Toscano e di garantire le celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O.; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle attività produttive, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (((Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola)) (( 1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell' articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 , per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonchè ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005 , si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca. 2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA) di cui all' articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 : a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA; b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a); c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b). 3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma l, pari a 109 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 . 5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 . 6. All' articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro". 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5. ))

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Il Decreto-Legge 182/2005 disciplina gli aiuti de minimis in agricoltura secondo il regolamento CE 1860/2004, interessando imprenditori agricoli, produttori vitivinicoli e operatori del settore agroalimentare. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questi contributi come interventi straordinari non ricorrenti, verificando l'iscrizione alla gestione previdenziale AGEA e i parametri di superficie o bestiame per l'accesso ai benefici.

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