Legge Agevolazioni

Legge 183/1956

Sulle agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio.

Pubblicato: 06/04/1956 In vigore dal: 23/03/1956 Documento ufficiale

Quali agevolazioni tributarie e benefici sono riconosciuti all'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 183/1956 rappresenta una norma di equiparazione giuridica che riconosce parità di trattamento all'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio rispetto agli altri Istituti autonomi per le case popolari. In pratica, l'articolo unico stabilisce che questo ente, dedicato alla fornitura di alloggi per una categoria particolarmente vulnerabile (i mutilati e gli invalidi di guerra), beneficia delle medesime agevolazioni tributarie e delle stesse possibilità di accesso a mutui e finanziamenti riconosciuti agli altri istituti pubblici per l'edilizia popolare. La norma si applica a livello nazionale e riguarda direttamente l'operatività amministrativa e fiscale dell'ente. Per i commercialisti e i consulenti che seguono enti pubblici e organizzazioni no-profit, questa legge è rilevante perché definisce il regime fiscale privilegiato di cui gode l'istituto, escludendolo da determinati obblighi tributari ordinari e consentendogli di accedere a forme di finanziamento agevolato per realizzare il proprio scopo sociale.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 marzo 1956, n. 183

Testo normativo

LEGGE n. 183/1956 # LEGGE 23 marzo 1956, n. 183 ## Sulle agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. L'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio è equiparato agli Istituti autonomi per le case popolari ad ogni effetto di legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - ROMITA - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO

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La Legge 183/1956 disciplina le agevolazioni tributarie e i mutui per enti pubblici nel settore dell'edilizia popolare, con particolare riferimento al regime fiscale privilegiato degli istituti autonomi. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per comprendere l'equiparazione giuridica, l'esenzione da tributi ordinari e l'accesso a finanziamenti agevolati per enti dedicati al welfare abitativo e alla tutela di categorie protette come i mutilati e gli invalidi di guerra.

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