Legge Non_Fiscale

Legge 187/2022

Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. (22G00199)

Pubblicato: 05/12/2022 In vigore dal: 05/12/2022 Documento ufficiale

Quali misure prevede il Decreto-Legge 187/2022 per proteggere le imprese strategiche nel settore degli idrocarburi durante la crisi energetica?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 187/2022, emanato il 5 dicembre 2022, introduce misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, con particolare focus sulla raffinazione di idrocarburi. Si applica alle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per la sicurezza energetica nazionale, obbligandole a garantire continuità produttiva e operatività delle reti, astenendosi da comportamenti che potrebbero compromettere gli approvvigionamenti energetici.

La normativa prevede che fino al 31 dicembre 2024, qualora emergano rischi di continuità produttiva derivanti da sanzioni internazionali, le imprese interessate devono comunicare tempestivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per attivare misure di sostegno compatibili con il diritto europeo. In caso di rischio imminente, le aziende possono richiedere l'ammissione a procedura di amministrazione temporanea, strumento già previsto dalla normativa sulla conservazione del patrimonio produttivo.

L'amministrazione temporanea ha durata massima di 12 mesi, prorogabile per altri 12 mesi, e comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo con nomina di un commissario. Durante questo periodo, gli utili non possono essere distribuiti e i costi della gestione rimangono a carico dell'impresa. In caso di grave e imminente pericolo, il Governo può disporre l'ammissione anche senza richiesta dell'impresa, nominando il commissario con decreto congiunto dei Ministeri competenti.

Per commercialisti e aziende, questa normativa rappresenta uno strumento di protezione per le imprese strategiche in difficoltà, ma richiede attenzione agli obblighi di comunicazione e alle implicazioni sulla governance aziendale durante la procedura di amministrazione temporanea.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 5 dicembre 2022, n. 187

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 187/2022 # DECRETO-LEGGE 5 dicembre 2022, n. 187 ## Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. (22G00199) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per prevenire o contenere il rischio che le imprese operanti in settori strategici per l'interesse nazionale non riescano, a causa della contingente crisi energetica e della situazione geopolitica, ad assicurare la continuità produttiva, con conseguente rischio per la sicurezza energetica nazionale; Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure di sostegno alle imprese che risultano destinatarie dell'esercizio dei poteri di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi 1. In considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi garantiscono la sicurezza degli approvvigionamenti, nonchè il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale. 2. Fino al ((31 dicembre 2024)) , ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, l'impresa che svolge le attività di cui al comma 1 ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo. 3. Salva l'applicabilità, ove ricorrano i relativi presupposti, della disciplina recata dalla tutela conservativa del patrimonio produttivo per il tramite dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , se il rischio di cui al comma 2 è imminente, l'impresa interessata può altresì richiedere al Ministero delle imprese e del made in Italy di essere ammessa a procedura di amministrazione temporanea. 4. L'amministrazione temporanea è disposta per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. Essa comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell' articolo 2383, terzo comma, del codice civile , e la nomina di un commissario che subentra nella gestione. L'amministrazione temporanea è condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare pericoli di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nell'interesse dell'impresa e senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori e per i titolari di rapporti giuridici attivi o passivi. Gli eventuali utili maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti se non al termine dell'amministrazione temporanea. I costi della gestione temporanea restano a carico dell'impresa. 5. L'amministrazione temporanea è disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il quale è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura. 6. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea di cui al comma 4 può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica anche indipendentemente dalla istanza di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.

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Il Decreto-Legge 187/2022 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della raffinazione di idrocarburi e necessita di comprendere amministrazione temporanea, continuità produttiva, sicurezza energetica nazionale e aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo. Consulenti aziendali e professionisti del settore lo consultano per questioni relative a sanzioni internazionali, protezione del patrimonio produttivo strategico e intervento dello Stato in situazioni di crisi energetica.

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