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Provvedimento AdE 117/2022

Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Pubblicato: 18/03/2025 In vigore dal: 18/03/2025 Documento ufficiale

Quale percentuale di credito d'imposta spetta alle fondazioni di origine bancaria per l'anno 2022 e come viene calcolata?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 117/2022 definisce la percentuale del credito d'imposta riconosciuto alle Fondazioni di Origine Bancaria (FOB) per i versamenti effettuati al Fondo Unico Nazionale (FUN) entro il 31 ottobre 2022, fissandola al 22,7025%. Questo credito d'imposta è stato introdotto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) per finanziare stabilmente i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), prevedendo che le FOB possano utilizzarlo esclusivamente in compensazione tramite modello F24, con un limite massimo di 10 milioni di euro annui. La percentuale viene calcolata dal rapporto tra le risorse disponibili (10 milioni di euro) e l'importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN (44.047.956,49 euro), determinando così la quota effettiva di credito spettante a ciascuna fondazione. Il calcolo tiene conto dei versamenti comunicati dall'Organismo Nazionale di Controllo (ONC) all'Agenzia delle Entrate, garantendo una ripartizione proporzionale delle risorse tra tutte le fondazioni che hanno versato al fondo.

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Riferimento normativo

Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Testo normativo

Prot. n. 2022/467965 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, dispone 1. Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondazioni di origine bancaria (FOB) La percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), in relazione ai versamenti effettuati al fondo unico nazionale (FUN) entro il 31 ottobre 2022, è pari al 22,7025 per cento. Motivazioni Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV), l’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ha istituito il fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC). 2 Ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, l’ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 gennaio 2018. Il comma 6 del citato articolo 62 riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi. Le disposizioni attuative del credito d’imposta in oggetto sono state approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 maggio 2018, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In particolare, l’articolo 2 del D.M. del 4 maggio 2018 prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno. In proposito, l’articolo 3 del medesimo D.M. del 4 maggio 2018 stabilisce che la Fondazione ONC trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i suddetti versamenti al FUN, con i relativi codici fiscali e importi. L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 3, comma 4, primo periodo, del D.M. del 4 maggio 2018, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN, con provvedimento del Direttore rende nota la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione. Tanto premesso, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2022 è pari a 44.047.956,49 euro, a fronte di risorse disponibili per 10.000.000,00 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 10.000.000,00 e 44.047.956,49; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 22,7025 per cento. 3 Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. b) Disciplina normativa di riferimento Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato nella G.U. 2 agosto 2017, n. 179, (S.O.) e in particolare l’articolo 62, comma 6, che attribuisce un credito di imposta alle Fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 gennaio 2018, pubblicato nella G.U. 7 maggio 2018, n. 104, recante “Costituzione dell’organismo nazionale di controllo di cui all’articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del terzo settore”. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 4 maggio 2018, n. 56, pubblicato nella G.U. 16 luglio 2018, n. 163, recante “Modalità applicative del contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”. Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato nella G.U. 28 luglio 1997, n. 174, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione. 4 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 19 dicembre 2022 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente

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Il credito d'imposta per le FOB è disciplinato dall'articolo 62, comma 6 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e rappresenta un incentivo fiscale per il finanziamento dei CSV. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere la percentuale annuale, i termini di versamento al FUN (31 ottobre), le modalità di utilizzo in compensazione F24 e i limiti massimi di credito per gestire correttamente la dichiarazione dei redditi delle fondazioni bancarie.

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