Legge Non_Fiscale

Legge 188/1991

Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Pubblicato: 22/06/1991 In vigore dal: 04/06/1991 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 4 giugno 1991, n. 188

Testo normativo

LEGGE n. 188/1991 # LEGGE 4 giugno 1991, n. 188 ## Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46 , è sostituito dai seguenti: "I laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonchè a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, con validità equipollente a quelle rilasciate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette attività, i laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi. Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale metrico ed i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale, provvede a: a) fissare le modalità e le condizioni per abilitare, ai sensi del comma precedente, i laboratori di saggio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni; c) emanare ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo. Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 21, primo comma, lettera a), l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio può avvalersi, per il saggio dei campioni prelevati, anche dei laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi del secondo comma, che provvedono alla analisi ed alla certificazione secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio redatto dai predetti laboratori è utilizzato ai fini della relazione circostanziata all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 24, comma primo. Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con le stesse modalità, diritti pari alla metà di quelli fissati per le analoghe certificazioni effettuate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Le tariffe dovute ai laboratori di saggio dei metalli preziosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 giugno 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 30 della legge n. 46/1968 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 30. - Sono istituiti laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi o presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonchè a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, con validità equipollente a quelle rilasciate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette attività, i laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi. Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale metrico ed i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale, provvede a: a) fissare le modalità e le condizioni per abilitare, ai sensi del comma precedente, i laboratori di saggio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni; c) emanare ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo. Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 21, primo comma, lettera a), l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio può avvalersi, per il saggio dei campioni prelevati, anche dei laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi del secondo comma, che provvedono alle analisi ed alla certificazione secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio redatto dai predetti laboratori è utilizzato ai fini della relazione circostanziata all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 24, comma primo. Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con le stesse modalità, diritti pari alla metà di quelli fissati per le analoghe certificazioni effettuate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Le tariffe dovute ai laboratori di saggio dei metalli preziosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

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