Legge Agevolazioni

Legge 19/1968

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.

Pubblicato: 02/02/1968 In vigore dal: 04/01/1968 Documento ufficiale

Quali contributi sono previsti dalla Legge 19/1968 per i cantieri navali che costruiscono navi mercantili?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 19/1968 rappresenta un intervento dello Stato a sostegno dell'industria cantieristica navale italiana, prevedendo contributi economici diretti per incentivare la costruzione di navi mercantili a scafo metallico. I beneficiari sono i cantieri navali costruttori che realizzano nuove costruzioni nel quinquennio 1967-1971, periodo specifico di applicazione della norma. Il contributo è calcolato come percentuale decrescente del costo di produzione della nave, con una soglia minima garantita del 10% in nessun caso inferiore. Il calcolo del contributo si basa sulla percentuale corrispondente all'anno di inizio dei lavori dichiarato dal cantiere, e comprende sia la nave completa che l'apparato motore secondo le tabelle allegate.

Un aspetto rilevante per le aziende cantieristiche è l'irrevocabilità dell'importo concesso: una volta determinato nel provvedimento di concessione, l'ammontare del contributo non può essere modificato in seguito a variazioni degli elementi tecnici o economici forniti dal cantiere. Questo garantisce certezza economica al cantiere ma richiede dichiarazioni accurate al momento della richiesta. La norma rappresenta un esempio di politica industriale di sostegno settoriale tipica del periodo post-bellico italiano.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19

Testo normativo

LEGGE n. 19/1968 # LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19 ## Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Contributo per nuove costruzioni navali) Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a scafo metallico possono essere corrisposti, per il quinquennio 1967-1971, ai cantieri navali costruttori contributi decrescenti riferiti al costo di produzione. Il contributo, per ciascuna costruzione, non può essere inferiore, in nessun caso, al 10 percento del costo suddetto. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti il contributo relativo alla nave completa è calcolato in base alle percentuali indicate nella tabella n. 1 ed è comprensivo della quota relativa all'apparato motore di cui alla tabella n. 3, allegata alla presente legge. Per il calcolo del contributo si applica la percentuale corrispondente all'anno di inizio dei lavori, dichiarato dal cantiere. L'ammontare del contributo indicato nel provvedimento di concessione non può essere modificato per successive richieste di variazione degli elementi forniti dal cantiere in base ai quali il contributo stesso è calcolato.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 19/1968 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 19/1968 disciplina i contributi pubblici all'industria cantieristica navale, rappresentando un intervento di aiuti di Stato per la costruzione navale e l'allestimento di navi mercantili. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questi contributi come proventi non imponibili o soggetti a regimi fiscali specifici, analizzando l'impatto sulla determinazione del reddito d'impresa e sulla contabilizzazione dei ricavi dei cantieri beneficiari.

Normative correlate

Legge 89/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attivi…
Circolare INPS 56/2026
Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Risoluzione AdE 38/2026
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del cre…
Legge 49/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n.…
Messaggio INPS 1215/2026
Modifica alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’ar…
Legge 42/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei m…
Interpello AdE 60/2024
Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60…

Altre normative del 1968

Istituzione in Soletta (Svizzera) di un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze… Decreto del Presidente della Repubblica 1699 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Leopoldo Maria Mannj del Balzo Squillaci… Decreto del Presidente della Repubblica 1698 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Maria Pia di Savoia", con sede in Oppido… Decreto del Presidente della Repubblica 1697 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Alberti", con sede in S. Giovanni Valdar… Decreto del Presidente della Repubblica 1696 Istituzione in Volterra di un istituto tecnico femminile ed indirizzo generale. Decreto del Presidente della Repubblica 1694 Autorizzazione all'opera pia "S. Giuseppe", di Alessandria, ad istituire una scuola per i… Decreto del Presidente della Repubblica 1695 Istituzione di un istituto universitario di lingue e letterature straniere in Bergamo. Decreto del Presidente della Repubblica 1693 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. Decreto del Presidente della Repubblica 1691

Altri Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante… 113/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante… 112/2026 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… 108/2026 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… 107/2026 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… 106/2026 Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgent… 103/2026
Vedi tutti i Legge →