Quali contributi sono previsti dalla Legge 19/1968 per i cantieri navali che costruiscono navi mercantili?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 19/1968 rappresenta un intervento dello Stato a sostegno dell'industria cantieristica navale italiana, prevedendo contributi economici diretti per incentivare la costruzione di navi mercantili a scafo metallico. I beneficiari sono i cantieri navali costruttori che realizzano nuove costruzioni nel quinquennio 1967-1971, periodo specifico di applicazione della norma. Il contributo è calcolato come percentuale decrescente del costo di produzione della nave, con una soglia minima garantita del 10% in nessun caso inferiore. Il calcolo del contributo si basa sulla percentuale corrispondente all'anno di inizio dei lavori dichiarato dal cantiere, e comprende sia la nave completa che l'apparato motore secondo le tabelle allegate.
Un aspetto rilevante per le aziende cantieristiche è l'irrevocabilità dell'importo concesso: una volta determinato nel provvedimento di concessione, l'ammontare del contributo non può essere modificato in seguito a variazioni degli elementi tecnici o economici forniti dal cantiere. Questo garantisce certezza economica al cantiere ma richiede dichiarazioni accurate al momento della richiesta. La norma rappresenta un esempio di politica industriale di sostegno settoriale tipica del periodo post-bellico italiano.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19
Testo normativo
LEGGE n. 19/1968
# LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19
## Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Contributo per nuove costruzioni navali) Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a scafo metallico possono essere corrisposti, per il quinquennio 1967-1971, ai cantieri navali costruttori contributi decrescenti riferiti al costo di produzione. Il contributo, per ciascuna costruzione, non può essere inferiore, in nessun caso, al 10 percento del costo suddetto. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti il contributo relativo alla nave completa è calcolato in base alle percentuali indicate nella tabella n. 1 ed è comprensivo della quota relativa all'apparato motore di cui alla tabella n. 3, allegata alla presente legge. Per il calcolo del contributo si applica la percentuale corrispondente all'anno di inizio dei lavori, dichiarato dal cantiere. L'ammontare del contributo indicato nel provvedimento di concessione non può essere modificato per successive richieste di variazione degli elementi forniti dal cantiere in base ai quali il contributo stesso è calcolato.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 19/1968 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 19/1968 disciplina i contributi pubblici all'industria cantieristica navale, rappresentando un intervento di aiuti di Stato per la costruzione navale e l'allestimento di navi mercantili. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questi contributi come proventi non imponibili o soggetti a regimi fiscali specifici, analizzando l'impatto sulla determinazione del reddito d'impresa e sulla contabilizzazione dei ricavi dei cantieri beneficiari.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.