Legge

Legge 19/1989

Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di eta' per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena.

Pubblicato: 28/01/1989 In vigore dal: 23/01/1989 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 23 gennaio 1989, n. 19

Testo normativo

LEGGE n. 19/1989 # LEGGE 23 gennaio 1989, n. 19 ## Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di eta' per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il numero 5 è sostituito dal seguente: "5) età non superiore ad anni settanta". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 gennaio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: La legge n. 68/1982 reca: (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena). Si trascrive il testo del relativo art. 3, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 3. - Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) godimento dei diritti politici; 3) buona condotta; 4) sana costituzione fisica; 5) età non superiore ad anni settanta". L'art. 1 della medesima legge, richiamato nell'articolo soprariportato, è così formulato: "Art. 1. - Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani. Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall' art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323 ".

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