Legge Non_Fiscale

Legge 190/1991

Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale.

Pubblicato: 28/06/1991 In vigore dal: 13/06/1991 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 13 giugno 1991, n. 190

Testo normativo

LEGGE n. 190/1991 # LEGGE 13 giugno 1991, n. 190 ## Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie in conformità dei princinpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, comprese le disposizioni dei testi unici approvati, rispettivamente, con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni ed integrazioni, riunendola in un testo unico denominato " Codice della strada ". 2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure della presente legge nonchè nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni aventi valore di legge per integrare, coordinare e armonizzare il Codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonchè disposizioni di carattere transitorio. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il R.D. n. 1740/1933 approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione. - Il D.P.R. n. 393/1959 approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

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