Legge Agevolazioni

Legge 193/1943

Concessione di proroga delle agevolazioni fiscali per i contratti di mutuo stipulati da danneggiati dai terremoti del 1930 e 1933. (043U0193)

Pubblicato: 15/04/1943 In vigore dal: 25/03/1943 Documento ufficiale

Quali agevolazioni fiscali erano previste per i proprietari di immobili danneggiati dai terremoti del 1930 e 1933, e fino a quando potevano usufruirne?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 193/1943 prolunga le agevolazioni fiscali già concesse con leggi precedenti (1939, 1941 e 1942) per i proprietari di edifici danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi il 23 luglio 1930, il 30 ottobre 1930 e il 26 settembre 1933. Queste agevolazioni riguardavano specificamente i contratti di mutuo stipulati per la ricostruzione o il ripristino degli immobili colpiti. La norma estende il beneficio fiscale dai contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 1942 anche a quelli stipulati fino al 31 dicembre 1943, concedendo quindi una proroga di un anno. In pratica, i proprietari danneggiati potevano continuare a godere di vantaggi tributari sui mutui accesi per la ricostruzione, senza perdere i benefici già riconosciuti dalle normative precedenti. Questo intervento rappresentava una misura di sostegno economico per le popolazioni colpite da calamità naturali, permettendo loro di accedere al credito a condizioni agevolate per il ripristino del patrimonio immobiliare.

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Riferimento normativo

LEGGE 25 marzo 1943, n. 193

Testo normativo

LEGGE n. 193/1943 # LEGGE 25 marzo 1943, n. 193 ## Concessione di proroga delle agevolazioni fiscali per i contratti di mutuo stipulati da danneggiati dai terremoti del 1930 e 1933. (043U0193) Art. 1 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I benefici fiscali di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1839, 14 marzo 1941 -XIX, n. 193, e 19 gennaio 1942-XX, n. 40, previsti per i contratti di mutuo stipulati tino al 31 dicembre 1942-XXI, dai proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati fino ai 31 dicembre 1943. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - BENINI - ACERBO Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

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La Legge 193/1943 disciplina le agevolazioni fiscali su contratti di mutuo per danni da calamità naturali, operando una proroga di benefici tributari già riconosciuti. Commercialisti e professionisti del settore immobiliare consultano questa normativa per comprendere il trattamento fiscale dei mutui stipulati da proprietari danneggiati, la deducibilità degli interessi passivi e l'applicazione temporale delle esenzioni tributarie su operazioni di ricostruzione post-sismica.

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