Legge Non_Fiscale

Legge 198/1975

Incorporamento di unita' di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari.

Pubblicato: 14/06/1975 In vigore dal: 07/06/1975 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 7 giugno 1975, n. 198

Testo normativo

LEGGE n. 198/1975 # LEGGE 7 giugno 1975, n. 198 ## Incorporamento di unita' di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo degli agenti di custodia, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli appuntati e guardie, in ogni caso in numero non superiore a 1.500, un contingente di guardie ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , che ne facciano nello stesso anno domanda ed abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente di concerto con il Ministero della difesa ed è subordinata al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle forze armate. Il servizio delle guardie di custodia ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale a quella della ferma di leva per l'Esercito. ((Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle scuole militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e tecnico-professionale della durata minima di mesi due e massima di mesi tre e, successivamente, agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli istituzionali del Corpo degli agenti di custodia)) .(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 maggio 1977, n. 186 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all' articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198 , è elevato a 2500 unità". ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 dicembre 1981 n. 773 ha disposto (con l'art. 2) che "Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all' articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198 , è elevato a 4.000 unità".

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