Legge

Legge 2/1930

Provvedimenti di clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica. (030U0002)

Pubblicato: 02/01/1930 In vigore dal: 01/01/1930 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 1 gennaio 1930, n. 2

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 2/1930 # REGIO DECRETO 1 gennaio 1930, n. 2 ## Provvedimenti di clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica. (030U0002) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica e per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Potranno essere condonate, a domanda degli interessati, le seguenti punizioni relative a mancanze commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica dal 1° gennaio 1929 a tutto il 31 dicembre 1929; a) dispensa dal servizio permanente effettivo per l'articolo 41 della legge sullo stato degli ufficiali n. 397 e successive modificazioni; b) sospensione dall'impiego (esclusa quella inflitta per l'art. 66 della legge sullo stato degli ufficiali n. 397); c) sospensione dal grado (esclusa quella di carattere precauzionale o inerente a condanna per reato che non sia compreso nell'amnistia); d) dispensa dal servizio a senso della lettera d) del paragrafo 73 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con decreto 31 gennaio 1907, numero 145, e successive modificazioni; o del 3° comma dell'articolo 6 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220 , sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica; o dell'art. 264 del regolamento di disciplina per i Corpi della Regia marina approvato con R. decreto 13 novembre 1924; e) retrocessione dal grado a senso della lettera a) del paragrafo 85 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito; o del n. 687 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito 24 giugno 1929; o a sensi del 1° comma dell'art. 6 del citato R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220 ; f) passaggio alle compagnie di disciplina di punizione, purchè esso non sia stato disposto per mancanze di carattere indecoroso o contro le Patrie istituzioni.

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