Legge Non_Fiscale

Legge 20/1986

Misure urgenti per il settore siderurgico.

Pubblicato: 08/02/1986 In vigore dal: 06/02/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1986, n. 20

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 20/1986 # DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1986, n. 20 ## Misure urgenti per il settore siderurgico. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per il settore siderurgico; Vista la deliberazione del Consiglio di Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Gli importi relativi ai contributi previsti dagli articoli 15 e 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , dall' articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193 , e dall' articolo 3, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 , nonchè gli importi dei mutui di cui all' articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675 , ed all' articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 dal Comitato interministeriale per la politica industriale a favore delle imprese esercenti attività siderurgica e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata. 2. I versamenti di cui al comma primo sono effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti. 3. I finanziamenti agevolati previsti dall' articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , concessi dagli istituti di credito a medio termine entro la data del 20 dicembre 1985 alle imprese esercenti attività siderurgica, possono essere erogati, con le cautele d'uso, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative o statutarie, anteriormente alla realizzazione degli investimenti, fermo restando che i contributi in conto interesse sono corrisposti in relazione agli stati di effettiva realizzazione degli investimenti. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma. 4. Gli importi degli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , a favore delle imprese esercenti attività siderurgica, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data o da deliberare in relazione a domande preselezionate alla medesima data ai sensi dell' articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sono versati ad apposita contabilità separata dell'Istituto mobiliare italiano e non sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1985, n. 237 . 5. Gli importi dei contributi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183 , relativi ad imprese esercenti attività siderurgica, riguardanti domande presentate entro il 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata. 6. I versamenti di cui al comma 5 sono effettuati dalla gestione commissariale della cessata Cassa del Mezzogiorno sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

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