Legge
Legge 211/1968
Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle vittime del nazionalsocialismo.
Riferimento normativo
LEGGE 14 marzo 1968, n. 211
Testo normativo
LEGGE n. 211/1968
# LEGGE 14 marzo 1968, n. 211
## Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle
vittime del nazionalsocialismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043 , è modificato come segue: all'articolo 10, comma secondo, sono soppresse le parole: "ivi compresi gli interessi maturati fino alla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 8"; all'articolo 13, comma secondo, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Un'altra frazione dell'1 per cento della somma versata dalla Repubblica federale di Germania, e gli interessi maturati sull'intera somma sono tenuti a disposizione del Ministero del tesoro per essere eventualmente ripartiti rispettivamente tra coloro le cui domande non fossero presentate nei termini per causa di comprovata forza maggiore, oppure le cui domande fossero accolte in sede giurisdizionale a seguito di ricorso avverso il provvedimento del Ministero del tesoro di cui al secondo comma dell'articolo 8"; all'articolo 13, il comma terzo è sostituito dal seguente: "La somma di cui al primo comma sarà pagata alle associazioni interessate non appena la commissione di cui all'articolo 7 ne avrà stabilito la misura. Le parti non utilizzate delle somme accantonate ai sensi del precedente comma saranno versate in parti uguali alle predette tre associazioni rispettivamente dopo cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto ed entro tre mesi dalla definizione dei ricorsi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 marzo 1968 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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