Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (23G00226)
Quali sono le principali misure introdotte dal Decreto-Legge 212/2023 in materia di agevolazioni fiscali edilizie e cessione dei crediti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 212/2023 interviene su tre fronti principali relativi alle agevolazioni fiscali nel settore edilizio. In primo luogo, protegge i contribuenti che hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura (articolo 121 del DL 34/2020) garantendo che le detrazioni già esercitate entro il 31 dicembre 2023 non siano recuperate anche se l'intervento non viene completato, purché sia stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori documentato. Questa norma rappresenta una sanatoria per chi si è trovato in difficoltà nel completare i lavori di efficientamento energetico. In secondo luogo, il decreto autorizza l'erogazione di un contributo straordinario destinato ai soggetti con reddito non superiore a 15.000 euro che hanno sostenuto spese dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 per interventi che avevano raggiunto il 60% di avanzamento entro il 31 dicembre 2023. Questo contributo, gestito dall'Agenzia delle Entrate, non concorre alla formazione del reddito imponibile. Le risorse stanziate ammontano a 16.441.000 euro per il 2024, finanziate mediante riduzione di fondi compensativi già previsti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2023, n. 212
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 212/2023
# DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2023, n. 212
## Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli
articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
(23G00226)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ; Visto il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate; Ritenuta altresì la necessità e urgenza di prevedere misure urgenti volte a rivedere la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, nonchè quella sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia 1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 , sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorchè tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 . Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020 , nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. 2. A valere sulle risorse di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 , è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. 3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 .
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 212/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 212/2023 è essenziale per chi opera con bonus edilizia, cessione dei crediti, sconto in fattura e detrazioni fiscali per efficientamento energetico secondo l'articolo 119 del DL 34/2020. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per gestire le opzioni di fruizione delle agevolazioni, i requisiti di avanzamento lavori, le barriere architettoniche e le modalità di compensazione finanziaria nel bilancio dello Stato.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.