Legge Non_Fiscale

Legge 2159/1886

Che costituisce in ente morale l'istituto dei ciechi in Bologna, lo autorizza ad accettare i legati dei signori Cavazza, Salina e Franchi, e ne approva lo statuto. (8602159R)

Pubblicato: 10/07/1886 In vigore dal: 24/06/1886 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 24 giugno 1886, n. 2159

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 2159/1886 # REGIO DECRETO 24 giugno 1886, n. 2159 ## Che costituisce in ente morale l'istituto dei ciechi in Bologna, lo autorizza ad accettare i legati dei signori Cavazza, Salina e Franchi, e ne approva lo statuto. (8602159R) UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le istanze in data 3 dicembre 1885 e 14 maggio 1886 con cui il nobiluomo Don Francesco Cavazza, il conte Luigi Salina e l'avvocato Arrigo Franchi, nella loro qualità di fondatori e di componenti il comitato promotore del pio istituto dei ciechi di Bologna, hanno chiesto la erezione dello istituto medesimo in ente morale e l'approvazione del relativo disegno di statuto organico; Visti gli atti e i documenti prodotti a corredo, da cui risulta che a favore dell'erigendo pio istituto sono stati disposti un legato di L. 500 sulla eredità della fu contessa Elena Pallavicini, come da testamento 14 febbraio 1884, rogito Stagni, un legato eventuale di L. 3000 dalla fu Violante Tubertini, come da testamento 17 aprile 1885, rogito Ferrari, ed altro legato di L. 5000 dal fu Egidio Benelli, come dalla citata istanza 14 maggio 1886, non che altre elargizioni e liberalità subordinate al giuridico riconoscimento della nuova istituzione; Visto il disegno dello statuto organico suddetto compilato dal consiglio direttivo dell'istituto in data 13 maggio 1886 in seguito ad analoga deliberazione del 29 aprile 1886 dell'assemblea generale dei soci oblatori, e ritenutolo degno di approvazione, a condizione che all'ultimo comma dell'articolo 8 sia aggiunta la clausola seguente: salva in ogni caso l'approvazione Sovrana, a norma di quanto prescrive la legge sulle opere pie; Vista la deliberazione in data 18 dicembre 1885 della deputazione provinciale di Bologna; Visto l' art. 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753 sulle opere pie; Udito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 L'istituto dei ciechi di Bologna è eretto in ente morale ed autorizzato ad accettare i legati e le liberalità in suo favore disposte cogli atti sovraccitati.

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