Legge
Non_Fiscale
Legge 2171/1886
Che erige in ente morale l'ospizio Marino fondato in Cuneo, e ne approva lo statuto. (8602171R)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 13 giugno 1886, n. 2171
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 2171/1886
# REGIO DECRETO 13 giugno 1886, n. 2171
## Che erige in ente morale l'ospizio Marino fondato in Cuneo, e ne
approva lo statuto. (8602171R)
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduta la domanda del comitato promotore dell'ospizio Marino fondato in Cuneo nell'anno 1872, diretta ad ottenere l'erezione in ente morale di quel pio istituto e l'approvazione del relativo statuto organico compilato e presentato alla Nostra sanzione dal comitato stesso; Veduti gli atti uniti a detta domanda e ritenuto che l'ospizio Marino di Cuneo ha potuto consolidarsi e svolgere la sua azione con crescente efficacia, inviando ogni anno alla cura dei bagni un maggior numero di ragazzi, raccogliendo anche un capitale di oltre 22 mila lire; Vista la deliberazione 15 marzo ultimo scorso della deputazione provinciale; Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. L'ospizio Marino fondato come sopra in Cuneo è eretto in ente morale ed è approvato il corrispondente statuto approvato dal consiglio d'amministrazione in seduta 14 aprile 1886, con che all'articolo primo dopo le parole d'ambo i sessi sia aggiunto dai quattro ai dieciotto anni, e dopo l'articolo ultimo sia introdotta una disposizione transitoria così concepita «attualmente e fino a che le condizioni economiche dell'istituto acconsentano di adottare diverse determinazioni riguardo all'età dei ragazzi, debbono essere osservate le norme in vigore nello stabilimento balneario piemontese in Loano, presso il quale sono accolti i fanciulli inviati dall'ospizio di Cuneo.» Il detto statuto rimane così composto di 24 articoli e sarà visto e sottoscritto dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 giugno 1886. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1886. Reg. 150. Atti del Governo a f. 87. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. DEPRETIS.
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