Legge
Non_Fiscale
Legge 2208/1886
Che riforma lo statuto organico del ricovero di mendicita' e casa di lavoro in Forli'. (8602208R)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 30 maggio 1886, n. 2208
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 2208/1886
# REGIO DECRETO 30 maggio 1886, n. 2208
## Che riforma lo statuto organico del ricovero di mendicita' e casa di
lavoro in Forli'. (8602208R)
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni 21 e 22 dicembre 1885 e quella in data 31 marzo 1886, colle quali il consiglio comunale di Forlì, prendendo atto della elargizione annua di L. 5000 disposta per la durata di dieci anni, ma con promessa di probabile continuazione, dalla locale cassa di risparmio a favore di quel ricovero di mendicità e casa di lavoro, divisò di proporre una riforma nello statuto organico del ricovero stesso che permettesse di dare alla cassa di risparmio una rappresentanza nel consiglio direttivo e amministrativo di quel pio istituto; Visto l'articolo 4 dello statuto organico del ricovero di mendicità, approvato con regio decreto 24 agosto 1881, in virtù del quale il consiglio direttivo ed amministrativo di cui sopra si compone di quindici membri eletti, quattro dal consiglio comunale, tre dalla locale congregazione di carità ed otto dall'assemblea generale dei soci a maggioranza relativa, non inferiore però al quarto dei presenti; Visto il nuovo articolo 4 deliberato dal consiglio comunale di Forlì, col quale il consiglio direttivo e amministrativo del ricovero verrebbe invece costituito con quindici membri, eletti quattro dal consiglio comunale, tre dalla locale congregazione di carità, due dalla locale cassa di risparmio e sei dall'assemblea generale dei soci, ferme stando le altre disposizioni; Vista la deliberazione 16 aprile 1886 della deputazione provinciale di Forlì; Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753 sulle opere pie; Visto il parere favorevole del consiglio di Stato in data 11 maggio 1886 , e ritenuto che la proposta riforma, diretta a dare al ricovero di mendicità una rappresentanza equamente proporzionata al concorso dei singoli corpi morali interessati al suo normale funzionamento, è degna di approvazione, a condizione che la rappresentanza speciale della cassa di risparmio s'intenda subordinata alla corrisponsione effettiva della promessa elargizione annua ed alla durata di questa; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. È approvata la riforma da introdursi nell'art. 4 dello statuto organico del ricovero di mendicità e casa di lavoro di Forlì, nei termini e colla continuazione di sopra accennati. Conseguentemente all'art. 4 dello statuto predetto sarà sostituito il seguente: « Art. 4. Il consiglio direttivo e amministrativo si compone di quindici membri eletti quattro dal consiglio comunale, tre dalla locale congregazione di carità, due dalla locale cassa di risparmio e sei dalla assemblea generale dei soci, a maggioranza relativa, non inferiore però al quarto dei presenti. A parità di voti s'intenderà eletto il più anziano di età. Il diritto di rappresentanza spettante alla cassa di risparmio nel consiglio direttivo e amministrativo rimane subordinato alla effettiva corrisponsione dell'annua elargizione di L. 5000 deliberata da essa a favore del ricovero, ed alla durata di tale elargizione. » Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 maggio 1886. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1886 Reg. 150. Atti del Governo a f. 145. Pellizzoli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. DEPRETIS.
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