Legge Agevolazioni

Legge 221/1957

Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.

Pubblicato: 26/04/1957 In vigore dal: 22/03/1957 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 221/1957 riguardo al privilegio speciale sui finanziamenti per Trieste e Gorizia?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 221/1957 estende la possibilità di costituire un privilegio speciale sui beni strumentali anche ai finanziamenti erogati attraverso il fondo di rotazione per Trieste e Gorizia. In pratica, gli istituti di credito che concedono finanziamenti secondo la Legge 908/1955 possono ora garantirsi il credito mediante un privilegio speciale sugli impianti e macchinari, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 1075/1947. Questo significa che in caso di insolvenza del mutuatario, la banca ha diritto di prelazione nel recupero del credito sui beni strumentali dell'azienda finanziata. La norma rappresenta un incentivo al credito verso le aree di Trieste e Gorizia, poiché offre agli istituti finanziari una garanzia più robusta, facilitando così l'accesso al finanziamento per le imprese locali.

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Riferimento normativo

LEGGE 22 marzo 1957, n. 221

Testo normativo

LEGGE n. 221/1957 # LEGGE 22 marzo 1957, n. 221 ## Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. All' art. 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , è aggiunto il seguente comma: "A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 , e successive modificazioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 marzo 1957 GRONCHI SEGNI - MEDICI - ZOLI - CORTESE - MORO Visto, il Guardasigilli: MORO

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La Legge 221/1957 riguarda il privilegio speciale su impianti e macchinari secondo il D.Lgs. 1075/1947, applicabile ai finanziamenti agevolati per Trieste e Gorizia. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questa norma quando analizzano le garanzie reali, la posizione creditoria delle banche e le modalità di finanziamento per le imprese nelle zone interessate, in relazione alle priorità di pagamento e ai diritti di prelazione.

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