Legge Agevolazioni

Legge 221/1968

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.

Pubblicato: 27/03/1968 In vigore dal: 08/03/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 8 marzo 1968, n. 221

Testo normativo

LEGGE n. 221/1968 # LEGGE 8 marzo 1968, n. 221 ## Provvidenze a favore dei farmacisti rurali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati. ((Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati. Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonchè nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all' articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926 , convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 , con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell' articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all' articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 )) .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 221/1968 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Risoluzione AdE 147/2015
Estensione del periodo agevolabile per i soggetti che applicano il regime speci…
Risoluzione AdE 38/2026
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del cre…
Circolare 207/2024
Articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n.207 (legge di bil…
Legge 49/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n.…
Legge 42/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei m…
Legge 34/2026
Legge annuale sulle piccole e medie imprese. (26G00050)

Altre normative del 1968

Istituzione in Soletta (Svizzera) di un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze… Decreto del Presidente della Repubblica 1699 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Leopoldo Maria Mannj del Balzo Squillaci… Decreto del Presidente della Repubblica 1698 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Alberti", con sede in S. Giovanni Valdar… Decreto del Presidente della Repubblica 1696 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Maria Pia di Savoia", con sede in Oppido… Decreto del Presidente della Repubblica 1697 Istituzione in Volterra di un istituto tecnico femminile ed indirizzo generale. Decreto del Presidente della Repubblica 1694