Legge

Legge 223/2023

Istituzione di un contributo stabile all'lstituto della Enciclopedia italiana. (24G00009)

Pubblicato: 15/01/2024 In vigore dal: 30/12/2023 Documento ufficiale

Qual è l'importo e la durata del contributo annuo concesso all'Istituto della Enciclopedia italiana dalla Legge 223/2023?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 223/2023 istituisce un contributo annuo stabile di 5 milioni di euro a favore dell'Istituto della Enciclopedia italiana, a decorrere dall'anno 2024. Questo finanziamento è destinato a garantire la continuità delle attività di missione pubblica dell'Istituto, in particolare la tutela e l'aggiornamento della Biografia nazionale, dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale accumulato in cento anni di storia. Il contributo è finalizzato anche all'arricchimento della banca dati, alla certificazione dei contenuti, alla transizione digitale e multimediale per migliorare l'accessibilità online, nonché all'internazionalizzazione attraverso traduzioni. L'Istituto è tenuto a rendicontare annualmente alle Commissioni parlamentari competenti gli obiettivi raggiunti e le attività svolte con i fondi ricevuti. Dal punto di vista della copertura finanziaria, i 5 milioni di euro annui sono reperiti mediante una corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, istituito dalla legge di stabilità 2015.

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Riferimento normativo

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 223

Testo normativo

LEGGE n. 223/2023 # LEGGE 30 dicembre 2023, n. 223 ## Istituzione di un contributo stabile all'lstituto della Enciclopedia italiana. (24G00009) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonchè al fine di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni, al medesimo Istituto è concesso un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. 2. In merito alle attività finanziate ai sensi del comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il comma 199 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 : «199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

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La Legge 223/2023 riguarda il finanziamento pubblico di enti culturali e la gestione del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai fondi per esigenze indifferibili e alla ripartizione delle risorse tra finalità di interesse nazionale. Commercialisti e consulenti che operano nel settore culturale e no-profit devono conoscere questa normativa per comprendere i meccanismi di finanziamento stabile degli istituti di ricerca e patrimonio culturale, nonché le modalità di rendicontazione e trasparenza amministrativa previste.

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