Approvazione del regolamento di esecuzione del R. decreto legge 17 giugno 1938-XVI, n. 1061, contenente provvedimenti a favore della industria cinematografica nazionale. (039U2237)
Quali sono i requisiti e le procedure che i produttori cinematografici devono rispettare per accedere ai premi e alle agevolazioni previsti dal R. decreto-legge 1061/1938?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 2237/1939 disciplina le modalità operative per l'accesso ai benefici destinati all'industria cinematografica nazionale italiana. La normativa si applica ai produttori di film (persone fisiche o società) che intendono richiedere premi e agevolazioni economiche per la produzione di pellicole nazionali. I produttori devono presentare una domanda formale al Ministero della cultura popolare tramite la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, allegando documentazione specifica che attesti la nazionalità del film e, nel caso di società, la sottoscrizione e versamento del capitale minimo richiesto (500.000 lire). La domanda deve contenere dati identificativi del produttore, informazioni sul film (titolo, metraggio, autore del soggetto) e deve essere corredata da certificati dell'Ispettorato corporativo e da estratti del libro dei soci. Aspetto rilevante è l'obbligo per il produttore di comunicare entro venti giorni dalla prima proiezione pubblica un certificato della Prefettura attestante data e luogo della proiezione, elemento essenziale per la successiva erogazione dei benefici.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 20 ottobre 1939, n. 2237
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 2237/1939
# REGIO DECRETO 20 ottobre 1939, n. 2237
## Approvazione del regolamento di esecuzione del R. decreto legge 17
giugno 1938-XVI, n. 1061, contenente provvedimenti a favore della
industria cinematografica nazionale. (039U2237)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061 , convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, relativo alla concessione dei premi ai produttori di pellicole nazionali; Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per le finanze, col Ministro per le corporazioni e col Ministro per gli scambi e valute; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Per poter usufruire dei premi e delle agevolazioni disposte dal R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061 , i produttori di filmi devono presentare apposita domanda su carta da bollo da L. 6 al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per la cinematografia) per il tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo. La domanda deve contenere: a) il nome e cognome del produttore o, se trattasi di Società, la ragione sociale e il nome del rappresentante legale; b) il domicilio del produttore o la sede della Società; c) l'ammontare del capitale sociale, se trattasi di Società; d) il titolo del film; e) il nome e cognome dell'autore del soggetto cinematografico o di chi lo ha ridotto o adattato per la riproduzione in Italia; f) il metraggio del film da accertarsi dal Ministero della cultura popolare. Inoltre alla domanda debbono allegarsi i seguenti documenti: 1) copia conforme della denuncia iniziale munita del visto dell'Ispettorato corporativo competente, attestante la nazionalità del film ai sensi dell' art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414 ; 2) estratto del libro dei soci della Società anonima comprovante che il capitale sociale di almeno L. 500.000 è stato sottoscritto e interamente versato. Entro venti giorni dalla prima proiezione in pubblico del film il produttore è obbligato a inviare un certificato della Prefettura dal quale risulti ove e quando è stata tenuta la prima proiezione in pubblico.
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La normativa riguarda incentivi e premi per la produzione cinematografica nazionale, richiedendo il rispetto di requisiti di nazionalità del film secondo il R. decreto-legge 1414/1933 e il versamento di capitale sociale minimo per le società. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare gli obblighi di documentazione, i termini procedurali e la necessità di certificazioni amministrative per l'accesso ai benefici, nonché il ruolo della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo come intermediaria nelle richieste.
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