Legge Agevolazioni

Legge 225/2010

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (10G0251)

Pubblicato: 29/12/2010 In vigore dal: 29/12/2010 Documento ufficiale

Quali sono le principali proroghe di termini e le misure di sostegno previste dal Decreto-Legge 225/2010?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 225/2010, emanato il 29 dicembre 2010, è un provvedimento urgente che proroga numerosi termini scaduti o in scadenza e introduce misure di sostegno tributario per imprese e famiglie. Il decreto si applica a una vasta gamma di adempimenti amministrativi e fiscali, interessando sia soggetti privati che pubblici amministrazioni. La norma principale (articolo 1) fissa al 31 marzo 2011 la scadenza di tutti i termini e regimi giuridici che avevano scadenza anteriore al 15 marzo 2011, evitando così il cumulo di adempimenti in un breve periodo. Successivamente, il decreto prevede la possibilità di ulteriori proroghe fino al 31 dicembre 2011 tramite decreti del Presidente del Consiglio, previa consultazione delle Commissioni parlamentari competenti. Per i termini già fissati oltre il 31 marzo 2011, il decreto-legge prevede una proroga generale al 30 aprile 2012, con alcune eccezioni specifiche. Il provvedimento include anche modifiche a normative precedenti, come l'estensione di termini relativi a mandati di organi amministrativi e l'adeguamento di scadenze in materia tributaria, al fine di garantire una più agevole attuazione degli adempimenti correlati.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 225/2010 # DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 ## Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (10G0251) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroghe non onerose di termini in scadenza 1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011. 2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ((. . .)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata. (( 2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all' articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 , e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati. 2-ter. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011". 2-quater. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010"; b) le parole: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011"; c) le parole: "a far data dal 1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2011"; d) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011". 2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1, allegata al presente decreto, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all' articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 , e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 , per i quali resta ferma la previsione di cui al comma 2 del presente articolo, nonchè a quelli di cui all' articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , per i quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato dall'articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto. 2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla "FONTE NORMATIVA. articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ", di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni. 2-septies. L' articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato))

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