Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorieta' dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini
Cosa stabilisce la Legge 226/1934 riguardo alla macinazione di frumento estero e all'impiego di grano nazionale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 226/1934 è una norma storica del periodo fascista che convertiva in legge un decreto-legge del 1933, disciplinando il trattamento fiscale e doganale dei prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero importato temporaneamente. La norma si applicava ai mugnai e alle industrie di trasformazione cerealicola che dovevano rispettare l'obbligo di utilizzare una percentuale minima di grano nazionale nella produzione di farine e semolini destinati all'alimentazione umana. In pratica, la legge affrontava il problema della valutazione e della tassazione dei prodotti finiti (farine e semolini) derivanti da frumento straniero introdotto in regime di temporanea importazione, qualora non venissero riesportati secondo le previsioni normative. Questa disciplina era strettamente collegata ai decreti del 1931 che imponevano quote obbligatorie di grano italiano nella macinazione, rappresentando un intervento protezionistico dell'epoca per favorire la produzione cerealicola nazionale. È importante sottolineare che questa legge è stata completamente abrogata dal Decreto Legge 200/2008, convertito dalla Legge 9/2009, e pertanto non ha più alcuna rilevanza pratica contemporanea.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 gennaio 1934, n. 226
Testo normativo
LEGGE n. 226/1934
# LEGGE 25 gennaio 1934, n. 226
## Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427,
riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti
derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in
temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10
giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti
l'obbligatorieta' dell'impiego di una determinata percentuale di
grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e
semolini per usi alimentari. (034U0226)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
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La Legge 226/1934 riguarda il regime doganale di temporanea importazione, l'obbligatorietà di impiego di percentuali di materie prime nazionali e la valutazione della mancata riesportazione di prodotti trasformati. Sebbene storicamente rilevante per comprendere la politica protezionistica cerealicola fascista e gli obblighi di miscelazione tra materie prime estere e nazionali, la norma è oggi completamente abrogata e non applicabile.
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