Legge Agevolazioni

Legge 226/1976

Norme integrative e modificative dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

Pubblicato: 14/05/1976 In vigore dal: 29/04/1976 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di utilizzo delle somme residue derivanti da precedenti stanziamenti per il credito agevolato al commercio secondo la Legge 226/1976?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 226/1976 introduce una deroga all'articolo 12 della Legge 517/1975, permettendo il riutilizzo dei fondi non spesi provenienti da precedenti leggi sul credito agevolato al commercio. Questa norma si applica alle somme rimaste disponibili alla data di entrata in vigore della legge 517/1975 e riguarda specificamente le imprese commerciali che avevano presentato domande di contributo entro il 31 marzo 1975 secondo la Legge 713/1974. In pratica, gli istituti finanziatori possono utilizzare questi residui per concedere i contributi statali previsti dalla Legge 1016/1960, a condizione che le domande siano sottoposte al comitato competente entro il 30 giugno 1976 per il parere obbligatorio. I contratti relativi devono essere stipulati entro sessanta giorni dal ricevimento del parere favorevole del comitato, garantendo così una procedura amministrativa definita e trasparente per l'erogazione dei fondi.

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Riferimento normativo

LEGGE 29 aprile 1976, n. 226

Testo normativo

LEGGE n. 226/1976 # LEGGE 29 aprile 1976, n. 226 ## Norme integrative e modificative dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In deroga all' articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , le somme residue provenienti dagli stanziamenti delle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della predetta legge possono essere impiegate per la concessione del contributo statale previsto dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016 , e successive proroghe e modificazioni, sulle domande presentate nel termine del 31 marzo 1975 di cui all' articolo 6 della legge 24 dicembre 1974, n. 713 . Le suddette domande sono sottoposte non oltre il 30 giugno 1976, per il prescritto parere, all'esame del comitato di cui all' articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 , integrato ai sensi dell' articolo 6 della legge 25 luglio 1961, n. 649 . I relativi contratti devono essere stipulati non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'istituto finanziatore del parere favorevole espresso dal predetto comitato.

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La Legge 226/1976 disciplina il credito agevolato al commercio, gli stanziamenti pubblici e i contributi statali per le imprese commerciali. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a finanziamenti agevolati, procedure di concessione di contributi, termini di presentazione delle domande e competenze dei comitati di valutazione nel settore del commercio.

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