Legge Agevolazioni

Legge 228/1954

Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

Pubblicato: 29/05/1954 In vigore dal: 15/05/1954 Documento ufficiale

Quali enti sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi previsti dalla legge 575/1951 secondo la legge 228/1954?

Spiegato da FiscoAI
La legge 228/1954 introduce un'esenzione dal pagamento di diritti e compensi per specifiche categorie di enti pubblici e privati. In particolare, beneficiano dell'esenzione le Regioni (anche a statuto autonomo), le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza. L'esenzione si applica ai diritti e compensi disciplinati dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, e dalle successive disposizioni legislative di proroga, che riguardavano specifici oneri amministrativi e fiscali. Per le Regioni l'esenzione decorre retroattivamente dal 1° gennaio 1953, mentre per Province, Comuni ed Enti di beneficenza decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa (15 maggio 1954). Questa disposizione rappresenta un riconoscimento della natura pubblica o di utilità sociale di questi enti, esentandoli da obblighi economici che avrebbero gravato sulle loro finanze e sulle loro attività istituzionali.

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Riferimento normativo

LEGGE 15 maggio 1954, n. 228

Testo normativo

LEGGE n. 228/1954 # LEGGE 15 maggio 1954, n. 228 ## Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575 , e successive disposizioni legislative di proroga. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

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La legge 228/1954 disciplina l'esenzione da diritti e compensi per enti pubblici territoriali e organizzazioni di beneficenza, operando in collegamento con la legge 575/1951. Commercialisti e consulenti che operano con amministrazioni pubbliche, enti locali e organizzazioni non profit devono considerare questa normativa per verificare l'applicabilità di oneri tributari e amministrativi, nonché per la corretta qualificazione degli enti beneficiari di esenzioni.

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