Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 1975, n. 686, concernente la distillazione agevolata di mele di produzione 1975.
Quali sono le modificazioni apportate al decreto-legge sulla distillazione agevolata di mele del 1975 con la legge di conversione n. 23/1976?
Spiegato da FiscoAI
La legge n. 23/1976 converte in legge il decreto-legge 686/1975, che disciplinava le agevolazioni per la distillazione delle mele prodotte nel 1975. Si tratta di una normativa di carattere agricolo che mirava a gestire l'eccedenza di produzione di mele attraverso incentivi alla loro trasformazione in distillati. Le principali modificazioni riguardano tre aspetti: il termine per l'avvio della distillazione agevolata viene anticipato dal 7 gennaio 1976 al 15 dicembre 1975; il limite massimo di mele ammissibili al regime agevolato viene aumentato da 2 milioni a 2 milioni e mezzo di quintali; l'onere finanziario complessivo viene incrementato da 2.680 milioni di lire a 3.300 milioni di lire. Inoltre, viene introdotto l'obbligo per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di acquisire il parere delle regioni prima di adottare decisioni rilevanti. Queste modifiche riflettono l'esigenza di adattare il regime alle effettive necessità del settore agricolo e alle disponibilità di bilancio dello Stato.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 febbraio 1976, n. 23
Testo normativo
LEGGE n. 23/1976
# LEGGE 7 febbraio 1976, n. 23
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
dicembre 1975, n. 686, concernente la distillazione agevolata di mele
di produzione 1975.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 1975, n. 686 , concernente la distillazione agevolata di mele di produzione 1975, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, primo comma, le parole: "7 gennaio 1976", sono sostituite con le seguenti: "15 dicembre 1975"; e le parole: "nel limite massimo di 2 milioni di quintali", sono sostituite con le seguenti: "nel limite massimo di 2 milioni e mezzo di quintali". All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "sentito il parere delle regioni". All'articolo 3, primo comma, le parole: "All'onere di lire 2.680 milioni", sono sostituite con le seguenti: "All'onere di lire 3.300 milioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1976 LEONE MORO - MARCORA - ANDREOTTI - VISENTINI - COLOMBO - DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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La legge n. 23/1976 rappresenta un intervento di politica agricola e di sostegno al settore primario, disciplinando agevolazioni fiscali e contributi pubblici per la distillazione di prodotti agricoli. Commercialisti e consulenti aziendali che operano nel settore agroalimentare devono considerare questa normativa nel contesto delle misure di sostegno alla produzione agricola, delle detrazioni fiscali per le imprese agricole e della gestione dei contributi pubblici.
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