Legge

Legge 232/1951

Facolta' dell'Azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria.

Pubblicato: 18/04/1951 In vigore dal: 16/03/1951 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 16 marzo 1951, n. 232

Testo normativo

LEGGE n. 232/1951 # LEGGE 16 marzo 1951, n. 232 ## Facolta' dell'Azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Gli ordini di accreditamento emessi dalla Azienda nazionale autonoma della strada a carico della parte ordinaria del bilancio, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo purchè non siano stati emessi in conto residui. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

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