Legge

Legge 233/1986

((Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria)).

Pubblicato: 05/06/1986 In vigore dal: 05/06/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 5 giugno 1986, n. 233

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 233/1986 # DECRETO-LEGGE 5 giugno 1986, n. 233 ## <em><strong>((Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di emanare norme sulla liquidazione coatta amministrativa delle societ&agrave; fiduciarie e di revisione, nonch&egrave; disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Liquidazione coatta amministrativa 1. Le societ&agrave; fiduciarie e le societ&agrave; fiduciarie e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 , nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca dell'autorizzazione ((ai sensi dell'articolo 2 della legge suindicata)) o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorit&agrave; giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altres&igrave; nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto &egrave; nominato il comitato di sorveglianza. 2. Nell'esercizio della vigilanza sulle societ&agrave; di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pu&ograve; disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle societ&agrave;, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarit&agrave;.

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