Legge Non_Fiscale

Legge 2361/1937

Modificazioni all'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea. (037U2361)

Pubblicato: 01/02/1938 In vigore dal: 25/11/1937 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 25 novembre 1937, n. 2361

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 2361/1937 # REGIO DECRETO 25 novembre 1937, n. 2361 ## Modificazioni all'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea. (037U2361) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea; Visto l'ultimo comma dell'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea, approvato con R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356; Visti i Regi decreti 23 gennaio 1927-V, n. 325, 4 maggio 1928-VI, n. 1946, 11 aprile 1932-X, n. 998; 3 dicembre 1934-XII, n. 2106, 11 luglio 1935-XIII, n. 1510, e 2 gennaio 1936-XIV, n. 150, che apportano emendamenti al predetto articolo; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. L'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea, approvato col decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, con le successive modificazioni per quanto concerne la determinazione dei punti di transito del confine, è modificato come segue: « Ogni aeromobile che proviene dall'estero o all'estero è diretto deve traversare il confine terrestre o il litorale marittimo solo nei punti di passaggio sottoindicati: « A) Sul confine terrestre: 1° Passaggio del Moncenisio - Rotta obbligatoria: rotabile Moncenisio Susa - Avigliana; 2° Passaggio di Iselle - Rotta obbligatoria: rotabile Iselle - Domodossola - Ornavasso - Gravellona - Toce; 3° Passaggio del Lago Maggiore - Rotta obbligatoria: rotabile Pallanza - Cannobio - Brissago, da Pallanza fino al confine Italo-Svizzero; 4° Passaggio di Chiasso - Rotta obbligatoria: rotabile Chiasso - Como - Fino - Seveso; 5° Passaggio dello Spluga - Rotte obbligatorie: a) per apparecchi terrestri: rotabile Spluga - Chiavenna - Colico - Bellano - congiungente Bellano - Bellagio - Lago di Pusiano; ovvero rotabile Castasegna - Chiavenna - Colico - Bellano - congiungente Bellano - Bellagio - Lago di Pusiano; b) per apparecchi idrovolanti: rotabile Spluga - Chiavenna - Colico - Bellano - congiungente Bellano - Bellagio - rotabile Bellagio-Como: ovvero: rotabile Castasegna - Chiavenna - Colico - Bellano - congiungente Bellano - Bellagio - rotabile Bellagio - Como; 6° Passaggio del Brennero - Rotta Obbligatoria: rotabile Brennero-Bressanone - Ponte all'Isarco; 7° Passaggio di Tarvisio - Rotta obbligatoria: rotabile Maglern-Tarvisio-Pontebba - Chiusa Forte - Stazione per la Carnia; 8° Passaggio di Longatico - Rotta obbligatoria: rotabile Longatico-Postumia - Prevald - congiungente Prevald - Divaccia. « Al disopra di ciascuno degli anzidetti passaggi il volo è consentito entro il limite massimo di due chilometri da ciascun lato della direttrice per ognuno di essi indicata, e ad una quota relativa rispetto al terreno non inferiore, a metri 2000. La quota può essere diminuita ove ciò sia reso necessario dalle condizioni meteorologiche del momento. « B) Sul litorale marittimo: « Il litorale marittimo può essere attraversato in volo su tutti i punti che non siano compresi entro i limiti di una zona vietata. « Gli aeromobili provenienti dall'estero, attraversato il confine terrestre o il litorale marittimo devono dirigersi, per la via più breve, all'aeroporto doganale di destinazione, per il compimento dei riscontri e delle operazioni doganali prescritte. Gli aeromobili diretti all'estero devono seguire ugualmente la rotta più breve, dall'aeroporto doganale al punto di attraversamento prescelto ». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: SOLMI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 393, foglio 132. - MANCINI.

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