Legge 2408/1919
Che accorda agli ufficiali combattenti, gia' collocati o da collocarsi in congedo, a qualunque categoria appartengano, assegni speciali per completare gli studi presso scuole ordinarie, ecc.; per compiere le loro pratiche presso ditte industriali, ecc.; per venir destinati all'estero, ecc. e per riprendere la propria attivita' professionale interrotta dalla guerra. (019U2408)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 27 novembre 1919, n. 2408
Testo normativo
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 2408/1919 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboard