Legge
Non_Fiscale
Legge 2419/1870
Col quale sono approvati nuovi articoli in aggiunta e modificazione dello statuto organico dell'Accademia delle stanze civiche in Lucca. (7002419R)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 28 luglio 1870, n. 2419
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 2419/1870
# REGIO DECRETO 28 luglio 1870, n. 2419
## Col quale sono approvati nuovi articoli in aggiunta e modificazione
dello statuto organico dell'Accademia delle stanze civiche in Lucca.
(7002419R)
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione 28 gennaio 1870 dei soci dell'Accademia delle stanze civiche di Lucca, per modificazioni allo statuto organico dell'Accademia stessa, approvato con Decreto Ducale 19 luglio 1843, e modificato con Decreto Reale 18 febbraio 1866; Avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. In aggiunta e modificazione dello statuto organico dell'Accademia delle stanze civiche in Lucca, sono approvati i seguenti nuovi articoli, così proposti dai soci dell'Accademia. 1° La facoltà del Corpo accademico d'imporre una tassa entro il limite di lire 30, compartitagli dalle disposizioni contenute nel n.3 del citato Regio Decreto 18 febbraio 1866, è estesa fino a lire 150. 2° La nuova tassa da imporsi non solamente dovrà essere erogata nella dimissione delle passività attuali permanenti, ma anche nel dimettere gli arretrati pagabili dipendenti dalla ordinaria amministrazione; nel sopperire alle spese di riparazione dello stabile ed a quelle di nuova compra o di restauro del mobiliare, come pure nel far fronte alle spese che potessero occorrere per l'acquisto di sociali azioni particolari. 3° Sono applicabili e rimangono nel loro pieno vigore, rapporto alla nuova tassa che potrà come sopra essere imposta, le disposizioni contenute nei n. 4 e 5 del precitato Regio Decreto 18 febbraio 1866. 4° Ogni socio che nel tempo stabilito mancherà al pagamento della tassa anzidetta, o, quando fosse messa in rate, mancherà al pagamento della prima o delle altre singole rate successive, sarà costituito in mora mediante una intimazione giudiziaria. Se nei giorni quindici immediatamente successivi alla consegna dell'atto, il socio moroso non si sarà messo in regola col pagamento di ogni suo debito, compresa la spesa della detta intimazione, decaderà ipso jure et ipso facto dai diritti di socio, e a cura della Deputazione di economia, e senza bisogno di alcuna deliberazione, verrà radiato dall'albo degli Accademici. 5° Al socio radiato dal detto albo compete solo il diritto di esigere il residuo ammontare della sua azione, diminuita del debito della intiera tassa, o della rata non pagata, e di ogni altro suo debito; e il valore dell'azione sarà determinato sull'attivo della Società, emergente dai risultati dello stato di consistenza patrimoniale che rimase approvato dal Corpo accademico nel chiudersi dell'ultima precedente gestione. 6° Le disposizioni di cui ai superiori articoli 4 e 5, sono applicabili anche alle azioni dei soci defunti, che mancano di attiva rappresentanza accademica. 7° Ai soci ed agli eredi dei soci morosi al pagamento in tutto o in parte delle tasse che furono imposte negli anni precedenti ai termini del più volte citato Regio Decreto 18 febbraio 1866, sono del pari in tutto applicabili le disposizioni dei superiori articoli 4 e 5 del presente Decreto. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 28 luglio 1870. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1870 Reg. 52 Atti del Governo a c. 28. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. RAELI. G. LANZA.
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