Quali sono le finalità e l'ambito di applicazione della Legge 242/2016 sulla coltivazione della canapa?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 242/2016 promuove la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa (Cannabis sativa L.) come strumento per ridurre l'impatto ambientale in agricoltura, contrastare il consumo dei suoli, la desertificazione e la perdita di biodiversità. La norma si applica esclusivamente alle varietà di canapa iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole secondo la direttiva europea 2002/53/CE, escludendo quelle che rientrano nella disciplina degli stupefacenti (DPR 309/1990). Il sostegno riguarda specificamente la coltivazione e trasformazione della canapa finalizzata a: produzione di alimenti, cosmetici e materie prime biodegradabili; realizzazione di semilavorati da filiere locali; sviluppo di filiere territoriali integrate; opere di bioingegneria e bonifica dei terreni; attività didattiche e di ricerca. Un aspetto cruciale è il divieto esplicito (articolo 3-bis) di applicare la legge all'importazione, lavorazione, detenzione, commercio e vendita al pubblico di infiorescenze di canapa, estratti, resine e oli da esse derivati, che rimangono disciplinati dalla normativa sugli stupefacenti. Questo significa che la legge sostiene solo la filiera produttiva agricola e industriale legittima, non la commercializzazione di prodotti finiti a base di infiorescenze.
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Riferimento normativo
LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242
Testo normativo
LEGGE n. 242/2016
# LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242
## Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa. (16G00258)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità 1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera ((industriale)) della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonchè come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. 2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell' articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 , le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . 3. Il sostegno e la promozione riguardano ((in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata)) : a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all'incentivazione ((della realizzazione)) di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali ((, per gli usi consentiti dalla legge)) ; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca. 3-bis. ((Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .))
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La Legge 242/2016 è il riferimento normativo per chi opera nella filiera agroindustriale della canapa, disciplinando coltivazione, trasformazione e sviluppo di filiere territoriali integrate. Commercialisti e imprese agricole la consultano per comprendere gli ambiti di sostegno pubblico, le agevolazioni fiscali e i vincoli legali, in particolare il divieto di commercializzazione di infiorescenze che rimane soggetto al DPR 309/1990 sulla disciplina degli stupefacenti.
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