Legge Non_Fiscale

Legge 243/1997

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Pubblicato: 29/07/1997 In vigore dal: 25/07/1997 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 25 luglio 1997, n. 243

Testo normativo

LEGGE n. 243/1997 # LEGGE 25 luglio 1997, n. 243 ## Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, previsto dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499 , come da ultimo prorogato dall' articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646 , è ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII legislatura. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il termine contenuto nell' art. 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499 (Ricostituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172 , e successive modificazioni), come da ultimo prorogato dall' articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646 , è il seguente: "Art. 2. - 1. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

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