Legge Non_Fiscale

Legge 247/1990

Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico.

Pubblicato: 23/08/1990 In vigore dal: 23/08/1990 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 23 agosto 1990, n. 247

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 247/1990 # DECRETO-LEGGE 23 agosto 1990, n. 247 ## Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait; Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq; Vista la risoluzione 661 del 6 agosto 1990, adottata il 6 agosto 1990, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri; Visti il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2340/90 dell'8 agosto 1990, nonchè la decisione n. 90/414 dei rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio dell'8 agosto 1990, entrambi pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee del 9 agosto 1990, n. 213; Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 agosto 1990 nella quale viene ribadito l'impegno dell'Italia ad adoperarsi per un ripristino della legalità e della sicurezza internazionale, nonchè le risoluzioni approvate rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 22 e 23 agosto 1990; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare le attribuzioni ed i poteri, nonchè il trattamento economico e assicurativo del personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico e di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti, ivi compresi quelli per le maggiori spese di funzionamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 agosto 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Ai cittadini italiani ovunque si trovino, nonchè ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, è vietata ogni attività intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso il Kuwait e l'Iraq o da tali Stati provenienti. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto altresì divieto di effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche indirettamente, ad enti o persone in Kuwait e Iraq. 3. I divieti di cui all' articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , e all' articolo 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le attività ivi menzionate sono compiute in territorio estero. 4. Ai contravventori ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni di cui agli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220 . 5. Deroghe ai divieti di cui al presente decreto possono essere autorizzate con la procedura prevista dall' articolo 4 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220 . ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991 (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga ai divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito, dalla legge 5 agosto 1990, n. 278, all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 e all'art. 1 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 , convertito, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298 , sono consentiti: a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 3155/90 del 29 ottobre 1990 i pagamenti relativi ad operazioni di trasporto, che non risultino vietate dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato 1 del citato regolamento CEE n. 3155/90 , nonchè le prestazioni ed il pagamento dei servizi connessi; a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 2340/90 dell'8 agosto 1990 i pagamenti relativi alle esportazioni di medicinali in Iraq e Kuwait, che non risultino vietate ai sensi dei regolamenti CEE n. 2340/90 e n. 3155/90 ".

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