Legge
Non_Fiscale
Legge 2493/1887
Regio Decreto che erige in corpi morali le due scuole di arti e mestieri istituite in Mantova dai defunti coniugi professore Ariodante Codogni e Giulietta Zecca, e l'autorizza ad accettare le dotazioni fatte dai medesimi. (8702493R)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 7 aprile 1887, n. 2493
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 2493/1887
# REGIO DECRETO 7 aprile 1887, n. 2493
## Regio Decreto che erige in corpi morali le due scuole di arti e
mestieri istituite in Mantova dai defunti coniugi professore
Ariodante Codogni e Giulietta Zecca, e l'autorizza ad accettare le
dotazioni fatte dai medesimi. (8702493R)
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testamento 1° agosto 1877 con cui il fu professore Ariodante Codogni dispose di un legato d'immobili a favore del comune di Mantova per la fondazione in quella città di una opera pia avente preferibilmente in mira di beneficare i figli dei diseredati, che escono dagli asili di infanzia, mediante una scuola di arti e mestieri ove raccoglierli; Visti i testamenti 27 giugno 1882 e 16 aprile 1884 con cui l'ora defunta Giulietta Zecca vedova Codogni dispose egualmente di un lascito di L. 24,000, a favore di detto comune per la fondazione di altra analoga opera pia o scuola di arti e mestieri da costituirsi sotto pena di caducità entro un triennio dalla data della di lei morte e cioè entro il 17 aprile 1887; Vista la deliberazione 21 gennaio 1887 con cui il consiglio comunale di Mantova divisò, insieme con altri provvedimenti, di chiedere la erezione delle due fondazioni suddette in corpi morali; Vista la deliberazione 13 marzo 1887 della deputazione provinciale di Mantova; Viste le leggi 3 agosto 1862, n. 753 e 5 giugno 1850, n. 1037; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. Le due scuole di arti e mestieri, istituite nella città di Mantova dai defunti coniugi professore Ariodante Codogni e Giulietta Zecca, sono erette in corpi morali ed autorizzate ad accettare le dotazioni ad esse rispettivamente fatte coi testamenti sovracitati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 16 aprile 1887. Reg. 156. Atti del Governo a. f. 43. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. CRISPI.
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