Modificazione agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.
Quali modifiche apporta la Legge 251/1954 alla normativa tributaria precedente e quale è il suo stato attuale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 251/1954 del 26 aprile rappresenta un intervento normativo che modifica specifici articoli di due precedenti decreti regi: il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 (articoli 10, 34 e 36) e il Testo Unico approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (articolo 6). Questi decreti costituivano la base della normativa tributaria italiana del periodo fascista e del primo dopoguerra. La legge interviene su disposizioni relative a materie fiscali e amministrative di rilievo per l'epoca, incidendo su aspetti procedurali e sostanziali della tassazione. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che l'articolo 1 di questa legge è stato completamente abrogato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che ha riordinato la normativa tributaria italiana. Ciò significa che le modifiche introdotte dalla Legge 251/1954 non hanno più efficacia giuridica e sono state superate da una riforma complessiva del sistema tributario nazionale. Per i professionisti che consultano questa normativa, è essenziale verificare sempre lo stato di abrogazione e fare riferimento alla normativa vigente, in particolare al D.Lgs. 212/2010 e ai successivi interventi legislativi.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 aprile 1954, n. 251
Testo normativo
LEGGE n. 251/1954
# LEGGE 26 aprile 1954, n. 251
## Modificazione agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 2841, e all'art. 6 del testo unico approvato con regio
decreto 14 settembre 1931, n. 1175.
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
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La Legge 251/1954 modifica disposizioni storiche relative a tributi e procedure amministrative contenute nei Regi Decreti del 1923 e 1931, ma risulta completamente abrogata dal D.Lgs. 212/2010. Commercialisti e consulenti tributaristi devono considerarla solo per ricerche storiche sulla normativa fiscale italiana, poiché non produce effetti giuridici attuali e non è applicabile a questioni di tassazione, reddito d'impresa o adempimenti tributari contemporanei.
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