Legge

Legge 2563/1887

Regio Decreto che riconosce come corpo morale la pia fondazione istituita in Piacenza dalla fu Maria Lupi-Boveri per l'educazione ed istruzione dei figli e discendenti piu' bisognosi di taluni suoi parenti. (8702563R)

Pubblicato: 16/06/1887 In vigore dal: 26/05/1887 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 26 maggio 1887, n. 2563

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 2563/1887 # REGIO DECRETO 26 maggio 1887, n. 2563 ## Regio Decreto che riconosce come corpo morale la pia fondazione istituita in Piacenza dalla fu Maria Lupi-Boveri per l'educazione ed istruzione dei figli e discendenti piu' bisognosi di taluni suoi parenti. (8702563R) UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Visto il testamento olografo del 9 luglio 1861 col quale la fu Maria Lupi Boveri di Piacenza dispose che colla porzione disponibile delle sue sostanze, valutata in lire 43 mila circa, venga formato un fondo i cui redditi siano impiegati nell'educazione dei figli e discendenti del proprio figlio Domenico Boveri, e nel caso che il medesimo morisse senza prole, condizione ora verificatasi, i redditi stessi vadano a beneficio dell'educazione dei figli e discendenti dei fratelli di essa testatrice, Antonino e Giovanni Lupi con preferenza ai più bisognosi, e a parità a favore di quelli di Giovanni; Vista la domanda degli amministratori della detta eredità per ottenere il riconoscimento come corpo morale di tale fondazione, siccome quella che tanto pel fine che per la qualità degli amministratori può caratterizzarsi opera pia; Visti gli altri atti; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. La pia fondazione istituita in Piacenza dalla fu Maria Lupi Boveri con testamento 9 luglio 1861 per l'educazione ed istruzione dei figli e discendenti più bisognosi di determinati suoi parenti è riconosciuta come corpo morale, soggetta alle disposizioni della legge sulle opere pie. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1887. Reg. 157. Atti del Governo a. f. 29. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. CRISPI.

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