Legge
Non_Fiscale
Legge 26/1957
Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.
Riferimento normativo
LEGGE 15 febbraio 1957, n. 26
Testo normativo
LEGGE n. 26/1957
# LEGGE 15 febbraio 1957, n. 26
## Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei
locali giudiziari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A partire dall'esercizio finanziario 1957-58 è stanziata, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, la somma annua di L. 1.000.000.000 per la concessione di contributi integrativi a favore dei Comuni che, ai sensi della legge 25 giugno 1956, n. 702 , siano stati autorizzati ad eseguire costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari cedendo parte del contributo che lo Stato corrisponde annualmente per il servizio dei locali giudiziari. Lo stanziamento di cui al precedente comma avrà termine con l'esercizio 1984-1985. (1) (2) ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 febbraio 1963, n. 208 ha disposto (con l'art. 2) che "Lo stanziamento di cui all' articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 , è aumentato come segue: Esercizio finanziario Milioni 1962-63.................................................. 200 1963-64.................................................. 500 1964-65.................................................. 800 dal 1965-66 al 1981-82................................... 1.000 1982-83.................................................. 800 1983-84.................................................. 600 1984-85.................................................. 200" --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 15 maggio 1967, n. 375 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Lo stanziamento di cui all' articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 e all' articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208 , è aumentato come segue: Esercizio finanziario Milioni 1967.................................................... 200 1968.................................................... 600 1969.................................................... 1.000 dal 1970 al 1985........................................ 1.500" Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per gli anni successivi è disposto uno stanziamento nella misura seguente: Esercizio finanziario Milioni 1986.................................................... 1.500 1987.................................................... 1.300 1988.................................................... 900 1989.................................................... 500" ------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 11 maggio 1973, n. 271 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Lo stanziamento di cui all' articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 , all' articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208 , ed all' articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 375 , è aumentato come segue: Esercizio finanziario Milioni 1972 ................................................... 500 1973.................................................... 1.000 1974 ................................................... 2.000 1975.................................................... 3.000 dal 1976 al 1990 ....................................... 4.000" Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2)che "Per gli anni successivi è disposto uno stanziamento nella misura seguente: Esercizio finanziario Milioni 1991 .................................................. 4.000 1992 .................................................. 3.500 1993 .................................................. 3.000 1994 .................................................. 2.000 1995 .................................................. 1.000"
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