Legge Agevolazioni

Legge 267/1955

Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprieta' contadina.

Pubblicato: 21/04/1955 In vigore dal: 09/04/1955 Documento ufficiale

Quale è l'ambito di applicazione della Legge 267/1955 riguardo alle agevolazioni creditizie per la piccola proprietà contadina?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 267/1955 proroga il termine per la concessione di agevolazioni creditizie destinate alla formazione della piccola proprietà contadina. Nello specifico, estende al 20 marzo 1957 il termine precedentemente stabilito, con effetto retroattivo dal 20 marzo 1955. La norma si applica alle agevolazioni creditizie previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che rappresentava il principale strumento di politica agraria del dopoguerra per favorire l'accesso al credito dei piccoli agricoltori. Questa proroga riguarda direttamente i contadini e i piccoli proprietari terrieri che intendevano beneficiare di condizioni creditizie agevolate per l'acquisto o la formazione di proprietà agricole. La legge rappresenta un intervento di politica economica rurale tipico del periodo post-bellico, quando lo Stato italiano promuoveva attivamente la redistribuzione della proprietà fondiaria e lo sviluppo dell'agricoltura familiare. Per i professionisti dell'epoca, questa norma era rilevante per identificare i beneficiari idonei e i termini entro cui presentare le domande di accesso al credito agevolato presso gli istituti finanziari competenti.

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Riferimento normativo

LEGGE 9 aprile 1955, n. 267

Testo normativo

LEGGE n. 267/1955 # LEGGE 9 aprile 1955, n. 267 ## Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprieta' contadina. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La proroga al 20 marzo 1957, stabilita dall' art. 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , si applica con effetto dal 20 marzo 1955 anche per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e successive disposizioni integrative e modificative.

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La Legge 267/1955 disciplina le agevolazioni creditizie per la piccola proprietà contadina, un istituto di politica agraria post-bellica. Commercialisti e consulenti che operavano nel settore agricolo dovevano conoscere i termini di proroga e le disposizioni del decreto legislativo 114/1948 per assistere i piccoli proprietari terrieri nell'accesso al credito agevolato e nella formazione della proprietà fondiaria.

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