Legge Non_Fiscale

Legge 267/1980

Norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, ((. . .)).

Pubblicato: 24/06/1980 In vigore dal: 21/06/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1980, n. 267

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 267/1980 # DECRETO-LEGGE 21 giugno 1980, n. 267 ## Norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, <em><strong>((. . .))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; e l'urgenza di emanare norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 19 giugno 1980; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA presente decreto: Art. 1 I compensi forfettari a favore dei componenti delle commissioni di esame di maturit&agrave;, previsti dall' art. 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119 , prorogato con legge 15 aprile 1971, n. 146 , sono fissati in lire cinquecentomila per il presidente e in lire trecentotrentamila per i commissari, compresi i rappresentanti di classe ed i membri aggregati a pieno titolo. I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti anche al presidente ed ai commissari per gli esami di maturit&agrave; professionale e di arte applicata. Il compenso previsto nel presente articolo per il presidente &egrave; corrisposto anche agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturit&agrave;. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 14 marzo 1981 (in G.U. 11/04/1981, n. 101) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 1)) che "Con decorrenza 1° gennaio 1981 le misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami sono rideterminate come segue: 1) Esami di maturit&agrave;: a) presidenti e ispettori tecnici incaricati della vigilanza: da L. 500.000 a L. 550.000; b) commissari, compresi i rappresentanti di classe, membri aggregati a pieno titolo: da L. 330.000 a L. 363.000".

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