Legge
Non_Fiscale
Legge 2683/1887
Che approva la riforma da introdursi nello statuto organico dell'asilo infantile di Ormea (Cuneo). (8702683R)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 31 agosto 1887, n. 2683
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 2683/1887
# REGIO DECRETO 31 agosto 1887, n. 2683
## Che approva la riforma da introdursi nello statuto organico
dell'asilo infantile di Ormea (Cuneo). (8702683R)
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la deliberazione 11 aprile 1887, con cui il consiglio comunale di amen, nell'intento di ammettere gli azionisti del locale asilo infantile a partecipare al diritto di nomina degli amministratori del pio istituto, divisò di proporre una riforma dell'art. 7 dello statuto organico dell'asilo stesso, prescrivendo che la commissione amministratrice di esso debba comporsi di un presidente, di un vice presidente e di quattro membri; che il presidente e due membri siano a nomina del consiglio comunale; che il vice presidente e gli altri due membri debbano eleggersi dall'assemblea generale degli azionisti; e che siano infine da osservarsi norme speciali per la durata in carica e per la rinnovazione di essi; Viste le deliberazioni 14 marzo e 15 luglio 1887 della deputazione provinciale di Cuneo; Visto il parere favorevole del consiglio di Stato in data 27 maggio 1887; Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753 , sulle opere pie; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. È approvata l'anzidetta riforma da introdursi nello statuto organico dell'asilo infantile del comune di Ormea, e conseguentemente all'articolo 7 di detto statuto viene sostituito il seguente: «Articolo 7°. L'asilo è amministrato da una commissione locale e da una direzione. La commissione è composta di un presidente, di un vice presidente e di quattro membri. Il presidente e due membri sono nominati dal consiglio comunale nella tornata di autunno. Il vice presidente a gli altri due membri sono nominati dagli azionisti appositamente radunati nei mesi di agosto e settembre. Il presidente ed il vice presidente a durano in ufficio per quattro anni consecutivi a dall'atto di nomina; i quattro membri sono rinnovati per quarto ogni anno, colla precedenza nella prima nomina al consiglio comunale; durano in ufficio per anni quattro e sono rieleggibili: assumono l'ufficio appena eletti, e ad essi sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie. Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità. La nomina dei quattro membri è alternata fra consiglio comunale ed azionisti.» Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 31 agosto 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei canti addì 14 settembre 1887. Reg. 159. Atti del Governo a f. 101. Pellizzoli. Luogo del Sigillo, V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Crispi.
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