Legge

Legge 2710/1887

Che autorizza una riforma di scopo dell'orfanotrofio di S. Filippo Neri ed annesso legato De-Poirot di Firenze, e ne approva lo statuto. (8702710R)

Pubblicato: 14/10/1887 In vigore dal: 22/07/1887 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 22 luglio 1887, n. 2710

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 2710/1887 # REGIO DECRETO 22 luglio 1887, n. 2710 ## Che autorizza una riforma di scopo dell'orfanotrofio di S. Filippo Neri ed annesso legato De-Poirot di Firenze, e ne approva lo statuto. (8702710R) UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Viste le deliberazioni del consiglio comunale e della amministrazione della pia casa di lavoro di Firenze in data 4 marzo e 4 aprile corrente anno con le quali si domanda che venga approvata la riforma dello scopo del locale orfanotrofio di San Filippo Neri ed annesso legato De-Poirot nei termini seguenti: 1° Che il sopraintendente dell'orfanotrofio di S. Filippo Neri nell'ammissione degli alunni dovrà sempre in modo assoluto dar la preferenza agli orfani maschi del comune di Firenze, e qualora il numero di essi non sia tale da esaurire annualmente le rendite dell'opera pia, potrà ammettere anche le orfane prive almeno di padre e appartenenti al comune stesso; 2° Che, ove si verifichino avanzi sulle rendite del legato De-Poirot, adempiute tutte le prescrizioni del testatore, l'ammissione nell'orfanotrofio potrà estendersi anche alle femmine orfane almeno di padre appartenenti alle due parrocchie di San Felice in Piazza e di Or San Michele, e in difetto di queste, anche ad orlarli maschi, ovvero femmine, delle altre parrocchie del comune di Firenze, dando sempre la preferenza ai maschi; 3° Che rimanga assolutamente vietata la consegna e tenuta delle orfane, le quali tutte indistintamente dovranno essere mantenute ed educate nello interno dell'istituto come convittrici. 4° Che gli orfani invece possono tuttavia essere affidati ad oneste persone della città che li richiedono e si obbligano a dare loro una buona educazione e fare loro apprendere un mestiere; 5° Che sul resto nulla sia mutato nell'amministrazione dei patrimoni e delle rendite delle due opere pie, le cui gestioni continueranno a rimanere separate e di per sè stanti; Visto lo statuto organico per l'amministrazione dei detti orfanotrofio ed annesso legato De-Poirot, nel quale sono contenute le suddette riforme; Visti gli atti di fondazione delle medesime opere pie; Visto il volo della deputazione provinciale di Firenze in data 26 aprile u. s.; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretalo e decretiamo: Art. 1 Lo scopo dell'orfanotrofio di S. Filippo Neri ed annesso legato De-Poirot di Firenze è riformato nel modo come sopra proposto dal consiglio comunale e dall'amministrazione della pia casa di lavoro di detta città.

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