Quali modifiche introduce il Decreto-Legge 28/1956 alla disciplina fiscale degli oli di semi e quali sono i limiti di deposito previsti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 2 febbraio 1956, n. 28 introduce modifiche temporanee alla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, disciplinata dal DPR 22 dicembre 1954, n. 1217. La norma riguarda specificamente i depositi fuori fabbrica o raffineria di oli di semi (esclusi quelli di lino cotto) e si applica fino al 31 dicembre 1956. Per quanto concerne gli obblighi pratici, il deposito di oli di semi deve essere denunziato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto a tenuta del registro di carico e scarico solo se superiore a 3 quintali. Contemporaneamente, il limite di giacenza consentito senza obbligo di registrazione viene elevato da 25 a 100 chilogrammi, rappresentando una deroga temporanea alle disposizioni ordinarie. Dopo il 31 dicembre 1956, le disposizioni ordinarie degli articoli 30 e 31 del testo unico tornavano in vigore, salvo successive proroghe (come quella disposta dal DL 1380/1956 fino al 31 dicembre 1958).
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1956, n. 28
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 28/1956
# DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1956, n. 28
## Modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della, Costituzione ; Visto l'art. 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, numero 1217 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la disposizione del predetto art. 31; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, Decreta: Art. 1 Articolo unico. Fino al 31 dicembre 1956 il deposito fuori fabbrica o raffineria di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, di cui all' art. 31 del testo unico 22 dicembre 1954, numero 1217 , riguardante la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, deve essere denunziato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico, se è superiore a 3 quintali. Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all' art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217 , è elevato a chilogrammi 100. Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31. ((2)) Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il guardasigilli: MORO Registrato alla Corti dei conti, addì 2 febbraio 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 1. - CARLOMAGNO --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 20 dicembre 1956, n. 1380 , convertito in legge senza modificazioni dalla L. 13 febbraio 1957, n. 12 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162 , continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1958. Successivamente a tale data, si osserva il disposto degli articoli 30 e 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 ."
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Il Decreto-Legge 28/1956 è rilevante per chi opera nel settore della lavorazione e commercializzazione di oli vegetali, in quanto disciplina gli obblighi di registrazione, denuncia e tenuta dei registri di carico-scarico presso l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Commercialisti e aziende del settore oleario devono conoscere le soglie di giacenza, i limiti quantitativi e gli adempimenti amministrativi relativi ai depositi di oli di semi per garantire la corretta applicazione della normativa fiscale sulla lavorazione.
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