Legge Agevolazioni

Legge 289/1956

Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

Pubblicato: 26/04/1956 In vigore dal: 31/03/1956 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Legge 289/1956 e fino a quando sono prorogate le agevolazioni tributarie?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 289/1956 proroga i termini per usufruire di agevolazioni tributarie originariamente previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322. Nello specifico, estende al 31 dicembre 1957 il termine precedentemente fissato dalla legge 6 ottobre 1953, n. 823, durante il quale le imprese potevano beneficiare di riduzioni fiscali su determinati lavori e opere pubbliche. La norma si applica sia ai lavori già appaltati, concessi o affidati dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti locali, sia a quelli futuri, purché la presentazione dell'offerta sia avvenuta entro il termine indicato. La legge ha effetto retroattivo dal 1° luglio 1955, garantendo continuità nelle agevolazioni per i soggetti che operano nel settore delle opere pubbliche e dei lavori in appalto.

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Riferimento normativo

LEGGE 31 marzo 1956, n. 289

Testo normativo

LEGGE n. 289/1956 # LEGGE 31 marzo 1956, n. 289 ## Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il termine stabilito con la legge 6 ottobre 1953, n. 823 , per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 , e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1957. Nei riguardi dei lavori da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo e dagli Enti locali relativi ad opere pubbliche contemplate nelle citate disposizioni, le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano in tutti i casi nei quali la presentazione dell'offerta sia intervenuta antecedentemente al termine anzidetto. La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1955. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI - ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO

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La Legge 289/1956 riguarda le agevolazioni tributarie per opere pubbliche e appalti pubblici, disciplinando i termini di godimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa del dopoguerra. Commercialisti e imprese appaltatrici consultano questa norma per verificare l'applicabilità delle riduzioni fiscali su lavori pubblici, considerando la presentazione dell'offerta come momento rilevante per l'accesso alle agevolazioni e il regime tributario speciale per le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali.

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