Legge
Legge 29/1953
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, concernente istituzione dell'ente assistenziale "Opera nazionale per i pensionati d'Italia".
Riferimento normativo
LEGGE 5 gennaio 1953, n. 29
Testo normativo
LEGGE n. 29/1953
# LEGGE 5 gennaio 1953, n. 29
## Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948,
n. 361, concernente istituzione dell'ente assistenziale "Opera
nazionale per i pensionati d'Italia".
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 , è ratificato con la seguente modificazione: Art. 7. - È sostituito dal seguente "Sono organi dell'Opera: il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di dieci membri fra i quali: a) cinque pensionati designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati; b) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) due funzionari del Ministero del tesoro; d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Comitato esecutivo ha le funzioni attribuitegli dal Consiglio di amministrazione e si compone del presidente, di due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra quelli designati dalle associazioni nazionali dei pensionati, e di uno dei consiglieri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Collegio dei sindaci è costituito: da un pensionato designato dalla organizzazione nazionale più rappresentativa dei pensionati; da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un funzionario del Ministero del tesoro e da un magistrato della Corte dei conti. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e durano in carica tre anni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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