Legge Procedimenti

Legge 29/2012

Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ((e al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonche' modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249)). (12G0051)

Pubblicato: 24/03/2012 In vigore dal: 24/03/2012 Documento ufficiale

Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 29/2012 in materia di trasparenza bancaria e accesso al credito?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 29/2012 interviene su due fronti principali: la nullità di clausole nei contratti bancari e il monitoraggio dell'erogazione del credito. Per quanto riguarda la trasparenza, il decreto integra le disposizioni sull'articolo 117-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), prevedendo che le commissioni bancarie devono essere determinate in coerenza con le delibere del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) e devono rispettare criteri di trasparenza e comparabilità. Introduce inoltre un'importante protezione per i consumatori: le famiglie non pagano commissioni di sconfinamento fino a 500 euro in assenza di affidamento, purché il superamento duri massimo 7 giorni consecutivi per un solo periodo trimestrale.

Il decreto istituisce presso il Ministero dell'Economia un Osservatorio sull'erogazione del credito, con il compito di monitorare le condizioni applicate dalle banche, in particolare verso micro, piccole e medie imprese, imprese giovanili e femminili. L'Osservatorio, composto da rappresentanti ministeriali, della Banca d'Italia, delle associazioni dei consumatori e bancarie, elabora semestralmente un "Dossier sul credito" e promuove le migliori prassi per facilitare l'accesso al finanziamento.

Il decreto modifica anche le disposizioni sul rating di legalità, prevedendo che venga attribuito su istanza delle imprese con fatturato minimo di 2 milioni di euro. Questo rating deve essere considerato dalle pubbliche amministrazioni e dalle banche nella concessione di finanziamenti, e gli istituti di credito che lo ignorano devono comunicare alla Banca d'Italia le motivazioni della loro decisione.

Infine, il decreto introduce un meccanismo di segnalazione da parte dei prefetti all'Arbitro Bancario Finanziario per problematiche relative a operazioni bancarie, previa richiesta del cliente e invito alla banca a fornire una risposta motivata sulla meritevolezza del credito.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012, n. 29

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 29/2012 # DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012, n. 29 ## Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, <em><strong>((e al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonche' modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249))</strong></em>. (12G0051) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di modificare talune disposizioni del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , concernenti la nullit&agrave; di clausole nei contratti bancari, nonch&egrave; di chiarire gli effetti, sul piano previdenziale, del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. All' articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) ((al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", stipulate)) in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ((al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili)) "; ((b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. &Egrave; costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonch&egrave; sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attivit&agrave; l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altres&igrave; un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di societ&agrave; finanziarie regionali. La partecipazione alle attivit&agrave; dell'Osservatorio non d&agrave; luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennit&agrave; o rimborsi spese. 1-ter. L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis. A tal fine, l'Osservatorio pu&ograve; richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un 'Dossier sul credit&ograve; che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati. 1-quater. L'Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali. 1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1&ordm; settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione")) (( 1-bis. Al comma 1 dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1&ordm; settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "L'ammontare della commissione" sono inserite le seguenti: ", determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti,". 1-ter. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1&ordm; settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi. 1-quater. Al comma 4 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1&ordm; settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "disposizioni applicative del presente articolo" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilit&agrave;,". 1-quinquies. All' articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , le parole da: "alla elaborazione di un rating di legalit&agrave;" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalit&agrave; per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalit&agrave; stabilite da un regolamento dell'Autorit&agrave; garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonch&egrave; in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalit&agrave; stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta")) 2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 MAGGIO 2012, N. 62 )) . ((2-bis. In ragione della necessit&agrave; di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell' articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , sono apportate le seguenti modificazioni all' articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249 : a) al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: "quattro" &egrave; sostituita dalla seguente: "due"; b) il quinto periodo &egrave; sostituito dal seguente: "Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio"))

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Il Decreto-Legge 29/2012 è il riferimento normativo per trasparenza bancaria, commissioni su conti correnti, protezione dei consumatori e accesso al credito. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per questioni relative a clausole nulle nei contratti bancari, rating di legalità, monitoraggio CICR e obblighi di disclosure verso la Banca d'Italia. È rilevante anche per le imprese che richiedono finanziamenti e per chi opera nel settore del credito al consumo e alle PMI.

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