Ratifica ed esecuzione del protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzio
LEGGE n. 290/1998
# LEGGE 30 luglio 1998, n. 290
## Ratifica ed esecuzione del protocollo IV sulle armi laser
accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del protocollo II
sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed
altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con
dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di
revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10
ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi
convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, ed il protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 290/1998 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.