Legge
Legge 293/1958
Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati.
Riferimento normativo
LEGGE 2 aprile 1958, n. 293
Testo normativo
LEGGE n. 293/1958
# LEGGE 2 aprile 1958, n. 293
## Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste
per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri
clinicizzati.
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 GENNAIO 1963, N. 70 ))
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